I difetti del bene di consumo che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna si presumono esistenti ab origine – Corte di Cassazione, sez. II^, sentenza 10 ottobre 2019 – 30 giugno 2020, n°13148

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La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 143, comma 3° Cod. Cons. sussiste una presunzione iuris tantum della sussistenza dei difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, già da tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

I fatti di cui è causa

Una coppia conveniva in giudizio una ditta da cui avevano acquistato un’autovettura usata, lamentando la manifestazione di vizi occulti a distanza di tre mesi dalla consegna, regolarmente denuncianti e non riparati, chiedendo pertanto il rimborso dei costi di riparazione e delle somme corrisposte per il noleggio di un’auto sostitutiva nonché il risarcimento dei danni subiti per il relativo disagio.

Il Tribunale di Larino, tuttavia, rigettava la domanda aderendo alle prospettazioni della convenuta, ad avviso della quale il veicolo, al momento della consegna, sarebbe stato perfettamente funzionante e il vizio sarebbe dipeso da un uso anomalo del mezzo e alla sua carente manutenzione da parte degli attori.

La sentenza veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Campobasso in data 22.6.2017, ad avviso della quale:

  • gli attori avevano provato la presenza dei vizi solo a distanza di tre mesi dalla consegna del veicolo ma non anche al momento della consegna;
  • dalle deposizioni testimoniali era emerso che l’autovettura al momento della vendita fosse perfettamente funzionante;
  • gli attori avevano ammesso un uso eccezionale ed anomalo del mezzo, avendo percorso oltre 140.000 km in pochi mesi.

Il ricorso per cassazione

La coppia, lungi dal darsi per vinta, ricorre sino in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della disciplina più favorevole contenuta del codice del consumo in luogo di quella codicistica in punto di compravendita.

La Suprema Corte accoglie il ricorso offrendo i seguenti condivisibili chiarimenti:

  • il Legislatore ha assegnato un ruolo sussidiario alla disciplina codicistica relativa alla compravendita, applicabile limitatamente a quanto non previsto dalla normativa speciale contenuta nel codice del consumo (art. 128 e segg.);
  • dal combinato disposto degli artt. 129 e ss. cod. cons. e degli artt. 1490 e ss. del codice civile (in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita) si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna e lo speculare diritto del consumatore di esperire “…i vari rimedi contemplati all’art.130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto”;
  • a tal fine, il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest’ultimo;
  • ai sensi dell’art. 143, comma 3° Cod. Cons. sussiste una presunzione iuris tantum che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità;
  • a ciò consegue che, “…ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita”;
  • solo una volta che sia decorso il predetto termine di 6 mesi, è posto nuovamente sul consumatore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare la presenza ab origine del difetto nel bene.
Luigi Romano

Avvocato del foro di Roma, cofondatore dello studio Legale Martignetti e Romano, docente di diritto civile nei corsi di preparazione per l’esame d’avvocato e collaboratore delle cattedre di diritto dell’Unione europea, European Judicial Systems e della Clinica legale CEDU presso l’università di Roma Tre. Ho completato i miei studi accademici con un master in Homeland Security presso il Campus Bio Medico e con un dottorato europeo in diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea tra l’università di Roma Tre, Lund University (Svezia) e la Universidad de Murcia (Spagna). Credo fermamente nella funzione sociale che l’avvocato ha l’onore e l’onere di esercitare e nello spirito di colleganza e unione che aimè sempre meno si riscontra tra le aule di Tribunale. Da poco più di un anno mi sono affacciato con passione nel mondo della politica forense assieme ad AFEC, come membro del suo rinnovato Direttivo, con la fiducia che uniti potremo ridare il lustro e il prestigio che il nostro Ordine ha avuto in passato e che deve tornare ad avere. All’interno di Afec mi occupo dell’organizzazione dei convegni, della redazione di articoli giuridici e note a sentenza, specie in ambito di diritto di famiglia, diritto civile, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea.